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Organismo di Vigilanza e Consulenza: c’è incompatibilità?

Sulla discussa incompatibilità del ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza e consulenza si è scritto tanto, ma non si è mai arrivati ad una posizione condivisa, anche perché manca Giurisprudenza in materia: stiamo parlando ovviamente del consulente o team di consulenza che ha partecipato al Risk Assessment ed alla redazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231.

Autonomia ed indipendenza dell’Organismo di Vigilanza

E’ questo il faro che deve guidare nelle argomentazioni di cui all’oggetto: il consulente che ha contribuito alla stesura del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 lo rende un Organismo di Vigilanza ‘non indipendente’ e dunque condizionabile nei suoi giudizi?

C’è un primo fattore da considerare e vale in generale per qualunque consulente, a prescindere dal fatto che abbia partecipato o meno alla redazione del Modello Organizzativo: che quota parte del suo fatturato rappresenta quell’azienda nella sua attività di consulente? Il 2%? Il 5%? Il 10% o più? E’ evidente che quanto più l’azienda è strategica per l’attività del consulente, ovvero quanto più rappresenta una quota rilevante del suo fatturato, tanto più l’indipendenza di giudizio in qualità di controllore ne può risultare minata.

Ma ci sono altre considerazioni più specifiche che è opportuno fare rispetto alla presunta incompatibilità tra Organismo di Vigilanza e consulente che ha redatto il Modello Organizzativo ex D.Lgs.231.

Pro e contro della coincidenza tra consulenza ed Organismo di Vigilanza

Verrebbe spontaneo pensare che un consulente che ha avuto l’incarico di svolgere, al meglio delle sue capacità, il delicato compito di eseguire il Risk Assessment e redigere il Modello Organizzativo, poi non sia in grado di valutarne l’adeguatezza – uno tra i compiti essenziali dell’Organismo di Vigilanza – nella sua applicazione effettiva, non volendo mettere in dubbio la bontà del suo operato.

La valutazione potrebbe anche avere un fondamento, ma collide col principio della deontologia e della professionalità. Premesso che è fisiologico che un Modello Organizzativo studiato a tavolino possa mostrare, nella sua applicazione pratica, necessità di modifiche ed integrazioni, un consulente ha sempre più interesse a fare emergere la propria professionalità – che è quella che il mercato riconosce e premia – piuttosto che difendere le proprie posizioni in modo rigido.

Inoltre, il consulente che ha contribuito ad eseguire il risk assessment ed il Modello Organizzativo è colui che meglio di tutti conosce i rischi dell’azienda ed i relativi protocolli di prevenzione e pertanto questa conoscenza si riflette anche nell’efficacia d’azione dell’Organismo di Vigilanza.

Che, in ultima analisi, è ciò che conta davvero e su cui è misurato l’Organismo di Vigilanza.

AUTORE

Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.