preloader

La prevenzione della corruzione nelle società in controllo pubblico

Legge 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione e Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015

Mentre la Legge 190/2012 sembrava dispensare le società in controllo pubblico dall’adottare il Piano per la prevenzione della corruzione e gli adempimenti conseguenti, il Piano Nazionale Anticorruzione approvato a settembre del 2013 dal Civit l’ha reso di fatto obbligatorio.

Ulteriori conferme sono alfine giunte dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 che, pur essendo una Linea Guida, rappresenta un vero e proprio Testo Unico sulla materia.

Chiaro infatti l’intento dell’ANAC di mettere ordine ad una materia fino ad ora disorganica e generatrice di tante incomprensioni.

A questo proposito si riporta uno stralcio essenziale:

Le presenti Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione. Pertanto, vista la coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica

 

Misure per la prevenzione della corruzione e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231

Sempre dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015:

L’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001.

Una novità di assoluto rilievo, che arriva ad essere quasi un obbligo è la seguente:

Le presenti Linee guida muovono dal presupposto fondamentale che le amministrazioni controllanti debbano assicurare l’adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001 da parte delle società controllate.

A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Infine, in termini di integrazione tra Piano di Prevenzione della Corruzione e Modello 231:

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili

Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC) e Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231

Anche qui ANAC interviene in modo decisivo, fugando dubbi interpretativi che avevano portato a forti distorsioni. Prima di tutto ANAC afferma una cosa che non a tutti era chiara:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno alla società.

Inoltre, per quanto riguarda i rapporti tra Responsabile della prevenzione della Corruzione ed Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231:

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell’Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

In questa ottica, nelle società in cui l’Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all’autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l’Organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell’ipotesi in cui questa si doti di un Organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell’Organismo di vigilanza.

Insomma un ottimo documento, chiaro ed organico, come non siamo più abituati a vedere da parte delle autorità competenti.

AUTORE

Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.