Dall’adeguatezza del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 all’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza
Sempre più spesso stiamo assistendo, nelle aule dei Tribunali, allo spostamento del giudizio di adeguatezza dal Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 a quello su composizione ed operato dell’Organismo di Vigilanza.
La genesi di tale processo è da ricercarsi, forse, nella maggior facilità ed oggettività della valutazione dell’operato dell’Organismo di Vigilanza rispetto a quella dell’adeguatezza del Modello Organizzativo.
Come se la Magistratura si fosse arresa di fronte all’evidente ed intrinseca difficoltà di sancire l’adeguatezza del Modello Organizzativo ed avesse, pertanto, concentrato la sua attenzione sull’operato dell’Organismo di Vigilanza.
L’adeguatezza del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231
La sentenza 1070/24 del 25.01.24 del Tribunale di Milano non aiuta al riguardo.
Se da un lato infatti ha ribadito quanto già definito a livello di best practice sulla struttura ottimale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231, dall’altro ha sdoganato il concetto di ‘Modello diffuso’, adeguato di fatto anche se non perfezionato formalmente in tutti i suoi aspetti. E’ stato dunque sufficiente, secondo il giudizio del Tribunale di Milano, che l’azienda in questione avesse adottato policies/procedure adeguate per avere un Modello adeguato, anche se il medesimo non definiva in nessun modo quali e quante procedure fossero a presidio dei rischi di reati ex D.Lgs.231.
Sic stantibus rebus, diventa più difficile, per l’Organismo di Vigilanza, stabilire quale sia il perimetro di controllo sul quale deve operare, non potendo sapere a priori, e se il Modello Organizzativo non lo definisce, quali e quante delle N procedure aziendali adottate siano rilevanti ai fini della mitigazione dei rischi 231.
Se, dunque, prima di questa sentenza il sindacato di idoneità del Modello era materia ostica, ora aumenta ulteriormente l’indeterminatezza e la scarsa oggettività di tale valutazione.
L’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza
Ecco, dunque, che è molto più semplice concentrarsi su idoneità ed adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza, per il quale non si può parlare di parametri di giudizio oggettivi, ma dove comunque le best practice sono ben consolidate e difficilmente confutabili.
Diventano dunque fondamentali la composizione e l’effettività d’azione dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231, che sono sostenuti da:
- Curriculum e bagaglio d’esperienza dei professionisti incaricati (al di là dei titoli professionali)
- Sistematicità e continuità d’azione
- Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e dall’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali
- Esecuzione di controlli opportunamente verbalizzati, non solo tramite audizioni, ma anche tramite raccolta ed analisi di documenti che diano evidenza dell’applicazione dei protocolli previsti dal Modello Organizzativo lungo tutti i processi aziendali
AUTORE
Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.