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La valutazione di adeguatezza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231

Chi valuta l’adeguatezza del Modello Organizzativo

Premesso che l’unico soggetto ‘abilitato’ a valutare l’adeguatezza del Modello Organizzativo ex art.6 del D.Lgs. 231 è il Giudice, vi sono vari casi nei quali, al di fuori di situazioni patologiche, occorre procedere a questa delicata analisi.

Non si può dimenticare infatti che è tra i compiti precipui dell’Organismo di Vigilanza valutare l’adeguatezza del Modello Organizzativo, prima ancora di quello di valutarne l’effettiva applicazione.

E’ nelle fasi preliminari pertanto, ovvero immediatamente dopo il suo insediamento, che l’Organismo di Vigilanza deve procedere a questa valutazione, ben sapendo però che l’effettiva adeguatezza potrà essere valutata solo sul campo.

Si tratta pertanto di una valutazione di adeguatezza ‘a tavolino’ e come tale ben si presta ad essere operata secondo una check-list piuttosto standardizzata.

Altri casi nei quali l’Organismo di Vigilanza dovrebbe fare questa verifica sono quelli nei quali si verificano violazioni del Modello Organizzativo, casi di frodi aziendali (che seppur operata contro, e non nell’interesse dell’ente, denota debolezza nel sistema dei controlli) od indagine della Magistratura: in questo caso però si tratta di valutare singole parti del Modello, con particolare riferimento a quelle a presidio delle aree soggette alle criticità occorse.

Infine vi può essere il caso in cui sia l’estensore stesso del Modello Organizzativo, ovvero il Consiglio d’Amministrazione, che senta la necessità di procedere alla valutazione di adeguatezza del Modello Organizzativo, magari a seguito di cambiamenti nella compagine proprietaria, nella composizione del Consiglio d’amministrazione o di importanti cambiamenti nell’Organizzazione, dove magari è venuto meno il rapporto di fiducia con i professionisti che avevano seguito la prim implementazione del Modello.

 

Elementi per valutare l’adeguatezza del Modello Organizzativo

Una volta ribadita che si sta parlando in queste righe di una valutazione di adeguatezza ‘a tavolino’, sono l’art.6 del D.Lgs. 231, la Dottrina costituita dalle principali Linee Guida e, seppur limitata, la Giurisprudenza che ci guidano in questo.

Se dovessimo infatti fare una check-list degli elementi dei quali ricercare la presenza, si potrebbero elencare verifiche su:

  1. Presenza della Mappatura dei Rischi, che sia coerente con la realtà aziendale e correttamente associata ai Processi/funzioni aziendali; la mappatura dei Rischi deve essere aggiornata e non essere stata eseguita solo in sede di prima implementazione del Modello
  2. Aggiornamento del Modello rispetto ai reati presupposto alla data, fatto salvo per esplicite esclusioni previste dalla Mappa dei Rischi o da delibere del Consiglio d’Amministrazione (che potrebbe, per esempio, aver valutato di adottare un Modello a sola copertura dei rischi ambientali e sicurezza)
  3. Presenza di un Codice Etico, seppur non espressamente richiesto dall’art.6, ma ampiamente previsto dalla Dottrina
  4. Descrizione della Governance, del sistema dei poteri e dei principali assetti organizzativi (elemento non strettamente necessario, in quanto già ricompreso e descritto in altri documenti disponibili ai destinatari)
  5. Presenza del cosiddetto “Statuto dell’OdV”, ovvero di quella parte che, spesso ricompresa dentro la “Parte Generale”, descrive compiti e requisiti dell’Organismo di Vigilanza, demandando l’operatività stretta dell’OdV medesimo ad un eventuale Regolamento dell’OdV (che a rigore è suggerito, ma non strettamente necessario)
  6. Presenza di un Sistema sanzionatorio, che disciplini i casi in cui vengono accertate violazioni al Modello Organizzativo
  7. Presenza dei criteri e delle modalità per la comunicazione del Modello e la formazione del personale
  8. Presenza di una adeguata gestione delle risorse finanziarie, finalizzata alla prevenzione dei reati presupposto
  9. Strutturazione di un adeguato flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza, che permetta al medesimo di essere periodicamente informato sia di eventuali infrazioni sia degli eventi sensibili, per quanto mappati in fase di Analisi dei Rischi
  10. Presenza dei protocolli operativi per la prevenzione dei rischi, ovvero di adeguate procedure/regole organizzative finalizzate a presidiare e mitigare i rischi individuati in sede di Analisi

Non occorre invece formalizzarsi sulla strutturazione del Modello Organizzativo in Parte Generale e Parti Speciali, in quanto questa è più una consuetudine, che non un’effettiva esigenza in risposta a dettati normativi o alla Dottrina.

Malgrado non sia oggetto di questa valutazione di adeguatezza ‘a tavolino’ la verifica dell’efficacia dei protocolli a presidio dei rischi, vale la pena citare almeno un paio di eccezioni che è bene verificare:

  1. Presenza di alcuni protocolli tipici, trasversali a tutti i settori merceologici e tipologie di aziende (per esempio, a titolo non esaustivo, protocolli per prevenire assunzioni di favore o creazione di fondi neri tramite il ciclo passivo)
  2. Corretta strutturazione di un sistema di gestione per la sicurezza: difatti le previsioni dell’art.30 del D.Lgs. 81/08 forniscono un perimetro piuttosto chiaro nell’ambito del quale muoversi e dunque, pur in assenza di Sistemi di Gestione a norma OHSAS18001 o Linee Guida INAIL, occorrerà verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti dell’art.30 medesimo.

Il servizio di AD&D Consulting per la valutazione di adeguatezza dei Modelli Organizzativi

Diversi sono i casi in cui i professionisti di AD&D Consulting sono stati chiamati ad operare valutazione di adeguatezza di Modelli Organizzativi:

  • All’atto dell’insediamento come Organismo di Vigilanza
  • Su incarico consulenziale specifico di Organismi di Vigilanza già operanti
  • Su incarico della Società, a seguito di importanti mutamenti organizzativi

Ovviamente la check-list di cui sopra, che, lo ricordiamo, rappresenta uno strumento teorico per la valutazione di adeguatezza senza entrare in nessun modo in merito all’effettività (dove sarebbero altri i controlli da fare) è una base.

Deve essere opportunamente integrata in base dal bagaglio di esperienze portate dal consulente, sia in merito ai contenuti minimi che le parti di cui va verificata la presenza devono contenere, sia in merito ai protocolli specifici ed al loro livello di formalizzazione.

AUTORE

Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.