La Direttiva UE 2019/1937 ed il Whistleblowing: quale impatto sul Modello Organizzativo ex D.Lgs.231?
La Direttiva UE 2019/1937, benchè a tutt’oggi ancora non recepita in Italia pur essendo passati i termini fissati dall’UE, ha lo scopo di disciplinare le segnalazioni di violazioni del Diritto dell’Unione Europea, ma è di fatto estesa a qualunque violazione che riguardi il mercato interno, anche in virtù di come verrà recepita nei vari ordinamenti nazionali.
Evidenti i punti di contatto con quanto previsto dal Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 e la Legge 179/2017, di cui abbiamo parlato in articoli precedenti.
Le novità introdotte dalla Direttiva UE 2019/1937
La novità principale introdotta dalla Direttiva UE 2019/1937 è l’estensione dei soggetti per i quali diventa obbligatorio istituire canali di segnalazione ad hoc.
Se con la Legge 179/2017 l’obbligo è stato esteso a tutti i soggetti, senza più distinzione tra pubblici e privati, che avessero adottato un Modello Organizzativo ex D.Lgs.231, con la Direttiva UE 2019/1937 tale obbligo è esteso a tutti i soggetti giuridici, anche privati, con più di 50 dipendenti.
E’ evidente che le segnalazioni non riguarderanno più solo violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, ma potranno essere relative a qualunque ambito aziendale.
D’altronde sempre di più sono i sistemi di gestione che prevedono canali di segnalazione (dal Sistema per la Responsabilità Sociale SA8000 al Sistema per la prevenzione della Corruzione ISO 37001 al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 stesso). Si va pertanto verso un uso sempre più diffuso di questi canali, che dovranno necessariamente confluire ed essere tra loro coerenti.
Vi sono poi altre novità di minor rilievo (per esempio la definizione di una tempistica certa per la gestione della segnalazione e l’obbligo di rendere disponibile al segnalatore, anche se anonimo, la possibilità di poter verificare lo stato della segnalazione), di cui tratteremo in altra occasione.
Il Whistleblowing ed il Modello Organizzativo ex D.Lgs.231
La Direttiva UE 2019/1937 non cambia molto la disciplina del whistleblowing, ampliandone però sia la platea delle imprese interessate, sia i temi che possono essere oggetto di segnalazione.
Proprio quest’ultimo aspetto pone il tema di chi debba essere il soggetto che, in prima istanza, riceve le segnalazioni. Perché soprattutto in presenza di un canale informatico dedicato (che sia una casella mail od una piattaforma esterna poco cambia), è difficle pensare che la segnalazione venga canalizzata all’uno o all’altra ‘gestore’ in funzione del tema. Sia perché il segnalatore potrebbe non classificare correttamente la sua segnalazione, sia perché può accadere che una segnalazione riguardi contemporaneamente diversi ambiti aziendali e dunque diversi gestori.
Di questo si dovrà tenere conto nel Modello Organizzativo ex D.Lgs.231, in modo che qualunque segnalazioni inerente possibili reati 231 o violazioni del Modello Organizzativo vengano correttamente canalizzati verso l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231, anche laddove il filtro primario sulla segnalazione venisse fatto da altro organo aziendale.
Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza nell’ambito del whistleblowing
Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza rimane sostanzialmente invariato, anche se dovranno essere integrate le procedure per la gestione delle segnalazioni per le modifiche che verranno introdotte al recepimento della Direttiva UE 2019/1937.
Potrà però accadere che l’Organismo di Vigilanza venga designato come primo soggetto che esamina le segnalazioni e che le smista, se non attinenti a reati del D.Lgs.231 o al Modello Organizzativo, alla funzione designata competente.
Nella successiva gestione, sarò poi la funzione designata che dovrà garantire il rispetto della Legge 179/2017 e della Direttiva 2019/1937 in materia di tutela della riservatezza del segnalante e divieto di ritorsioni.