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 L’introduzione dei Reati Ambientali nel D.Lgs. 231: l’impatto per le imprese

L’introduzione dei Reati Ambientali nel D.Lgs. 231: l’impatto per le imprese

La novità dei Reati Ambientali

Il D.Lgs. 121/2011 del 7 luglio 2011 ha introdotto, tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 (art.25 undecies), alcune nuove fattispecie di reati, ovvero i cosiddetti “reati ambientali”.

Due, già in prima analisi, sono gli elementi importanti da considerare:

  • la prima è che alcuni di questi reati sono di natura “contravvenzionale”, la qual cosa se da un lato diminuisce l’efficacia deterrente e gli strumenti di indagine nelle mani della Magistratura, dall’altra comporta l’imputazione anche per colpa; è dunque questo il secondo caso di reati “colposi”, dopo l’introduzione nel 2007 dei reati connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro
  • la seconda è che assai frequentemente si ritrovano nel casellario giudiziario di legali rappresentanti di imprese di ogni settore, proprio per la natura colposa di questi reati, sentenze passate in giudicato per reati ambientali, anche per disattenzioni o negligenze di propri dipendenti. Questo dimostra che la preoccupazione per i reati ambientali non deve essere propria solo delle imprese a rischio, per loro natura più esposte, ma deve essere estesa a tutte le imprese di ogni settore merceologico, dove l’assenza di sensibilizzazione e conoscenza diffusa sul tema, espone ad un rischio a volte maggiore.

I reati introdotti

Numerosi e vari i reati introdotti, ma vogliamo provare a suddividerle in modo inconsueto in tre categorie, non tanto in base ad affinità di tema, quanto per affinità di impatto sulle imprese.

Essendo questo un articolo divulgativo, l’elenco che segue non riporta in modo rigoroso i riferimenti a leggi ed articoli, né il nome “tecnico” della fattispecie delittuosa, bensì una descrizione generale.

Reati potenzialmente applicabili ad ogni impresa

  • Irregolarità nella gestione/smaltimento dei rifiuti
  • Falsificazione e uso di certificati d’analisi dei rifiuti falsi

Reati che riguardano imprese che operano in determinati settori di business, ma saltuariamente ogni tipologia di imprese

  • Scarico di acque reflue industriali
  • Bonifica dei siti
  • Traffico illecito di rifiuti
  • Emissioni in atmosfera
  • Impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono

Reati che riguardano solo imprese che operano in determinati settori di business

  • Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
  • Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto
  • Tutela delle specie protette
  • Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica
  • Falsificazione/omissione di documenti ed autorizzazioni in relazione a specie della flora e della fauna selvatiche protette
  • Inquinamento doloso o colposo provocato da navi

Deve essere chiaro che tale suddivisione rappresenta un’approssimazione, perché è solo l’analisi dei rischi eseguita in azienda che potrà legittimamente definire l’applicabilità del reato e l’esistenza del rischio nella specifica realtà.

Le integrazioni al Modello Organizzativo

L’introduzione di nuovi reati è senz’altro uno di quegli eventi che obbliga l’impresa a ripensare al proprio Modello Organizzativo: non corretto infatti valutare a priori, senza un’adeguata analisi dei rischi, che i reati introdotti non comportano per l’impresa rischi aggiuntivi.

Questo, che è un concetto generale, è tanto più vero nel caso dei reati ambientali, per i motivi spiegati in premessa.

I passi necessari sono i seguenti:

  1. Integrazione dell’analisi dei rischi, valutando con attenzione eventuali presidi organizzativi già in atto (l’azienda per esempio potrebbe essere certificata ISO 14001)
  2. Eventuale integrazione del Codice Etico, laddove quello originario non avesse già in sé riferimenti al rispetto degli adempimenti in materia ambientale
  3. Adeguamento del Modello organizzativo nella Parte Generale, laddove fossero citati i riferimenti ai reati presupposto
  4. Definizione di adeguati protocolli operativi, laddove mancanti.

Proprio sull’ultimo punto occorre fermarsi per una valutazione più approfondita.

Mentre l’art. 30 del D.Lgs. 81/08 cita espressamente il sistema di gestione per la sicurezza ed i suoi standard di riferimento (OHSAS18001 e Linee Guida UNI INAIL), il D.Lgs.121/11 non cita lo standard ISO 14001 in riferimento ad eventuali sistemi di gestione ambientale.

Questo non vuol dire che chi sia dotato di un sistema a norma ISO 14001 non abbia presidi adeguati (ricordiamo infatti che la 14001 rappresenta una best practice a livello internazionale, la qual cosa non può non avere un valore).

Significa solo, a parere di chi scrive, che il Legislatore non ha voluto introdurre un concetto estensivo di sistema di gestione ambientale (con le implicazioni e le estensioni che conosciamo), laddove per alcune aziende si tratta solo di regolamentare la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera o poco più.

AUTORE

Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.