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 DDL anticorruzione: si amplia il catalogo reati del D.Lgs.231

DDL anticorruzione: si amplia il catalogo reati del D.Lgs.231

La legge 190/2012

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, è entrata in vigore lo scorso 28 novembre 2012 la legge n° 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, conversione in legge del DDL anticorruzione lungamente discusso alle Camere.

La legge ha ampliato il catalogo dei reati del D.Lgs 231/2001, introducendo i seguenti:

  • Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
  • Art. 2635 comma 3 c.c. – Corruzione tra privati

La legge è intervenuta anche modificando il testo di alcuni reati già inseriti nel catalogo 231, tra cui, rilevante ai fini dell’Analisi dei Rischi, soprattutto l’art. 317 c.p. – Concussione.

I nuovi reati presupposto

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Si tratta di un nuovo reato introdotto nel Codice penale che deve essere analizzato congiuntamente alla modifica introdotta al previgente art. 317 c.p. (Concussione), che recitava:

[info_box] “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”. [/info_box]

Il testo dell’art. 317 c.p. (Concussione) è stato così modificato:

[info_box] “il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”. [/info_box]

E’ dunque scomparso l’Incaricato di Pubblico Servizio, come soggetto attivo del reato, ed il verbo “induce”, che ritroviamo nel nuovo art. 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), che difatti recita:

[info_box] “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità” [/info_box]

Corruzione tra privati

Si tratta di un nuovo reato del Codice Civile che deriva dalla modifica del previgente art. 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”.

Il nuovo art. 2635 (“Corruzione tra privati”) prevede però che il reato si consumi solo nel momento in cui alla società di appartenenza del soggetto autore del reato derivi un nocumento.

Questo fa sì che il reato debba essere considerato non tanto un reato di corruzione tra privati, quanto a tutti gli effetti “reato societario”: prova ne sia che il medesimo è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 all’interno dell’art. 25 ter, quello proprio dei reati societari.

Inoltre, da una lettura più attenta, si evince che il solo comma 3 dell’art.2635 è stato introdotto nella 231: è dunque prevista la responsabilità dell’ente di appartenenza del soggetto attivo della corruzione, ma non quella del soggetto passivo.

D’altronde questo ha un senso, se si pensa che il reato si consuma solo nel momento in cui si ha un nocumento per la società di appartenenza del soggetto che viene “corrotto”, la qual cosa si contrappone al concetto di “vantaggio o interesse dell’ente”, elemento principe per l’incriminazione dell’ente ai sensi del d.Lgs. 231.

Le integrazioni al Modello Organizzativo

L’introduzione di nuovi reati, e la modifica ad alcuni di quelli esistenti è senz’altro uno di quegli eventi che obbliga l’impresa a ripensare al proprio Modello Organizzativo.

La modifica all’art. 317 (Concussione) limita di fatto i soggetti attivi del reato in questione (non più l’Incaricato di Pubblico Servizio ma il solo Pubblico Ufficiale) e di questo si dovrà ovviamente tenere conto nell’Analisi dei Rischi e nel Modello Organizzativo.

Il reato di cui all’art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), punendo sia il soggetto attivo che passivo, è di fatto applicabile a qualunque soggetto e si pone come via di mezzo tra la concussione e la corruzione.

Pur non variando di molto le casistiche da analizzare e mappare in sede di analisi dei rischi, di fatto tutto ciò comporta modifiche, seppur formali, al Modello organizzativo.

La modifica all’art. 2635 c.c. (“Corruzione tra privati”) è invece assai rilevante ai fini della responsabilità dell’ente, in quanto amplia la platea dei soggetti e delle aree sensibili ad ambiti fino ad ora non considerati.

La discriminante tra “nocumento” o “non nocumento”, pur rilevante ai fini della consumazione effettiva del reato, non è di nessun rilievo in sede di analisi dei rischi e si suggerisce dunque di tralasciarla.

Difatti il rischio di condotta “corruttiva” deve essere analizzato, mappato e mitigato attraverso opportuni interventi organizzativi a prescindere, in quanto l’assenza di nocumento non è elemento oggettivo che possa essere desunto a priori, soprattutto nella misura in cui il medesimo è in capo ad altra società rispetto a quella della quale stiamo conducendo l’analisi dei rischi.

AUTORE

Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.