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I Modelli di prevenzione sportiva e la loro integrazione con i Modelli 231

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 39 del 2021 che disciplina la riforma del Diritto Sportivo, la Giunta Nazionale del C.O.N.I. ha emanato Delibera n. 255 del 25 luglio 2023, di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati  (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti.

Le singole Federazioni hanno poi adottato proprie Linee Guida, per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale (Modelli di prevenzione sportiva, per brevità).

Le società sportive devono adottare tali Modelli entro 12 mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida da parte della Federazione di riferimento.

Affinità tra Modelli di prevenzione sportiva e Modelli 231

Molteplici sono i punti di contatto, sia a livello metodologico che terminologico, tra Modelli 231 e Modelli di Prevenzione sportiva. Al punto che già il CONI, ancor prima delle singole federazioni, indicano che laddove presenti i Modelli 231, il Modello di prevenzione sportiva dovrà essere necessariamente in esso integrato.

Concetti quali risk assessment, codici di condotta, protocolli di prevenzione, formazione e informazione sono comuni ad entrambe le discipline, pertanto è condivisibile la scelta delle Federazioni di indicare la necessità di operare tale integrazione.

Differenze tra Modelli di prevenzione sportiva e Modelli 231

Vi è, però, un ostacolo a questa integrazione che sta nella funzione di controllo.

Come è noto i Modelli 231 presuppongono la nomina di un Organismo di Vigilanza, che ha la funzione precipua di verificare effettività ed adeguatezza dei Modelli medesimi.

Di contro la nomina del ‘responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni’ non sembra avere un ruolo di controllo dai contorni così ben definiti, pertanto laddove il Modello di Prevenzione sportiva ricada all’interno del Modello 231, il rischio è che entri nel perimetro d’azione e controllo dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231 che avrebbe, però, altre peculiarità.

Il Modello di prevenzione per le piccole Società

Se tale integrazione sarà un passaggio tutto sommato naturale per le Società più strutturate, è altrettanto evidente che, non essendovi un limite dimensionale all’applicabilità di questa disciplina, le società più piccole troveranno grosse difficoltà.

E’ pertanto auspicabile che, pur nel rispetto della specificità che deve caratterizzare ogni Modello, le Federazioni forniscano strumenti operativi che siano facilmente personalizzabili dalla singole società.

Rimarrà poi in seno alle Federazioni, per tramite del Safeguarding Officer, l’onere di vigilare sulla concreta adozione dei Modelli di prevenzione sportiva da parte degli affiliati, anche se rimane, per il momento, abbastanza indefinita la modalità con la quale tale vigilanza potrà essere effettuata.

AUTORE

Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.