UNI PdR 167:2024, tra buone prassi e sinergie con Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231
La riforma dell’art.2086 del Codice Civile trova, finalmente, nella UNI PdR 167 un riferimento essenziale per la sua declinazione nella vita e nell’organizzazione delle imprese.
Il Codice della Crisi d’Impresa ha infatti portato con sé, a volte sottovalutata, la riforma dell’art. 2086 che ora prevede che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità.
La mancata adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili espone l’imprenditore – e l’organo amministrativo che ne è espressione gestoria – al rischio, contestabile eventualmente anche in sede penale a determinate condizioni, di non aver preventivamente strutturato l’azienda al fine di prevenire la crisi d’impresa.
Tanto, forse troppo, si è parlato di indicatori, come se questi bastassero, da soli, a dotare l’impresa di adeguati assetti, che ora trovano una best practice di riferimento all’interno della UNI PdR 167.
Struttura e contenuti della UNI PdR 167
La UNI PdR 167 è assai lunga e forse non strutturata in modo da renderne evidenti i punti essenziali, pertanto il consiglio è quello di concentrarsi sui capp. 5, 6, 7 e 8, che ne rappresentano il cuore.
Il cap.5 – denominato Struttura di Riferimento – dà definizioni piuttosto chiare sugli assetti organizzativi, contabili ed amministrativi e spiega cosa l’imprenditore/Organo amministrativo debba istituire.
Il cap. 6 – denominato Sistema dei Controlli – parla specificamente degli organi di controllo, anche al di là delle previsioni di legge, citando espressamente anche l’Organismo di Vigilanza ex d.Lgs.231 di cui parleremo al capitolo seguente.
Il cap.7 – denominato Risk Based Approach – parla dell’analisi del rischio come elemento propedeutico di qualunque sistema organizzativo.
Il cap. 8 – denominato Strumenti di Rilevazione – è il cuore della UNI PdR 167 e definisce quali sono i meccanismi, tecnologie e procedure attraverso i quali vengono acquisiti, registrati e conservati dati e informazioni rilevanti per la gestione aziendale; sono, di fatto, gli strumenti che l’impresa adotta per dare evidenze oggettive, in una logica sistemica, di avere le cose sotto controllo.
Punti di contatto tra UNI PdR 167 e Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231
Venendo a quanto più ci interessa, ovvero ai punti di contatto tra UNI PdR 167 e Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231, due sono le considerazioni che si possono fare:
- La prima è che è abbastanza intuitivo, oltrechè che letto più volte in Dottrina, che il Modello organizzativo ex D.lgs.231 è un elemento essenziale, benchè non sufficiente, per l’adeguatezza degli assetti
- La seconda è che il cap. 6.5 cita espressamente l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231 come elemento essenziale della Struttura dei Controlli, con il compito di garantire adeguatezza ed applicazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 in una logica di gestione organica dei rischi
Il Check up sulla base della UNI PdR 167:2024
La UNI PdR 167 potrà essere certificata, come lo sono altre PdR tra cui per esempio la PdR 125 sulla Parità di Genere, ma riteniamo più utile, in questo momento, utilizzarla per un check-up anche in autovalutazione dell’adeguatezza dei propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
AD&D Consulting è comunque al fianco delle imprese per un audit mirato, tramite una originale check list messa a punto proprio sulla base della UNI PdR 167.
AUTORE
Oltre 30 anni di esperienza nella consulenza societaria, tributaria e operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, compra-vendita di aziende e/o partecipazioni societarie); esperto di valutazioni aziendali e/o societarie; esperto in creazione modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 e membro di numerosi organismi di vigilanza.