Infortuni sul lavoro: l’onere della prova ricade sul datore di lavoro. L’importanza del Modello 231
Una recente sentenza chiarisce le responsabilità aziendali in materia di sicurezza e, di conseguenza, il loro rapporto con il Modello Organizzativo ex D.Lgs.231.
La Corte di Cassazione, infatti, con l’ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, ha confermato un principio fondamentale: il datore di lavoro è tenuto a risarcire il dipendente infortunato se non dimostra di aver vigilato adeguatamente sull’uso dei dispositivi di protezione individuale.
Il caso concreto
Un operaio ha perso l’uso di un occhio dopo essere stato colpito da una scheggia mentre tagliava un tondino di ferro. Nonostante l’azienda avesse fornito gli occhiali protettivi tra i DPI, la mancata vigilanza sull’effettivo utilizzo ha comportato la responsabilità civile del datore.
L’onere della prova
La sentenza chiarisce la distribuzione dell’onere probatorio:
Il lavoratore deve solo dimostrare:
- Il fatto infortunistico durante la prestazione lavorativa
- Le conseguenze subite
- L’inadempimento del datore (senza doverlo provare)
Il datore, invece, deve provare di aver:
- Adempiuto tutte le prescrizioni antinfortunistiche
- Effettuato la valutazione dei rischi
- Fornito formazione, informazione e addestramento
- Adottato le misure prescritte
- Vigilato sull’osservanza da parte dei dipendenti
Implicazioni per il Modello 231
Questa pronuncia ribadisce il rilievo centrale di un sistema di controllo efficace nell’ambito del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. La vigilanza attiva sui comportamenti dei lavoratori non costituisce soltanto un obbligo civilistico e penalistico, ma rappresenta anche un presupposto essenziale per dimostrare l’effettiva attuazione del modello e prevenire la responsabilità amministrativa dell’ente.
A tal fine, la società deve adottare procedure che garantiscano non solo la fornitura dei DPI, ma anche il monitoraggio sistematico del loro utilizzo, con una puntuale documentazione delle verifiche effettuate.
In tale contesto assumono un ruolo decisivo i preposti, chiamati a comprovare con idonea documentazione l’efficacia dei controlli sul lavoro. Allo stesso modo, il datore di lavoro e gli eventuali delegati – anch’essi titolari di specifiche responsabilità penali – devono assicurare una vigilanza concreta e continuativa.
Un compito complementare è affidato all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, cui spetta garantire l’effettività, la sistematicità e la tracciabilità delle attività di monitoraggio.
AUTORE
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