preloader

La legge 9 gennaio 2019, n°3 anticorruzione ed il suo impatto sui Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231

La legge 9 gennaio 2019, n°3

Approvata in via definitiva il 18.12.2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16.01.19 la Legge 9 gennaio 2019, n°3 ha visto la luce tra mille polemiche legate, soprattutto, al tema della prescrizione che avrà un’entrata in vigore differita.

Questa legge incide profondamente ed in vari aspetti sul tema della corruzione e della sua prevenzione, ma introduce anche novità significative nel D.Lgs.231 e conseguentemente nei Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231.

Impatto della Legge 9 gennaio 2019, n°3 sul D.Lgs.231 ed i Modelli Organizzativi

Tralasciando allora gli altri aspetti, vediamo nel dettaglio quali novità la Legge 9 gennaio 2019, n°3 ha introdotto nel D.Lgs.231, con la necessità pertanto di adeguare i Modelli Organizzativi:

  • E’ stato introdotto il reato di cui all’art. 346 bis c.p. ‘Traffico di influenze illecite’ con sanzioni pecuniarie fino a 200 quote
  • In relazione ai reati di corruzione, le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del Lgs. 231 si applicano ora da un minimo di 4 anni ad un massimo di 7 anni, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni, nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla loro vigilanza e controllo
  • L’inasprimento delle sanzioni interdittive di cui sopra non si applica in caso di ‘ravvedimento operoso’ dell’ente
  • Come conseguenza di quanto sopra, sono allungati anche i periodi di applicazione di eventuali sanzioni interdittive come misura cautelare
  • La corruzione tra privati (art 2635 c.c.) e l’istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) divengono procedibili d’ufficio e non più solo su querela di parte

La corruzione tra privati perseguibile d’ufficio

E’ forse l’ultima, a parere di chi scrive, la novità più rilevante, ancor più dell’inasprimento delle sanzioni interdittive.

Fino a che la corruzione tra privati è rimasta procedibile solo su querela, è stata una fattispecie quasi sconosciuta nelle aule dei Tribunali, benchè pratiche commerciali borderline che sconfinano nella corruzione tra privati (art.2635 c.c.) siano assai diffuse.

Il fatto che sia divenuta procedibile d’ufficio eleva enormemente il rischio: è sufficiente, per esempio, che nell’ambito di un’intercettazione telefonica si ascolti un accordo anomalo tra un ufficio commerciale ed un ufficio acquisti di due enti privati, che il PM deve, d’ufficio avviare l’indagine.

Integrazioni ai Modelli Organizzativi a seguito della Legge 9 gennaio 2019, n°3

Oltre all’ovvia introduzione del nuovo reato presupposto del Traffico di Influenze Illecite, che è comunque da trattare alla stregua degli altri reati di corruzione di cui all’art.25 del D.Lgs.231, come affrontare la novellata corruzione tra privati?

E’ ovvio che nel risk assessment tale rischio dovrà essere aggiornato al livello massimo, mentre dovrà essere avviata una riflessione se i protocolli di prevenzione del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 debbano essere o meno rinforzati.

Ma al di là di questo, occorre intervenire attraverso la formazione e la sensibilizzazione, perché per esperienza diretta possiamo affermare che, al di là dei protocolli seppur efficaci di un Modello Organizzativo, il più delle volte la microcorruzione è inconsapevole e non se ne coglie il disvalore.

Ma, come dico sempre io nei miei corsi di formazione in tema di prevenzione della corruzione, la domanda da porsi per valutare con un metro soggettivo se sono o meno nell’alveo della legalità è la seguente: avrei problemi o mi vergognerei se la notizia di quel che sto facendo fosse pubblicata sui giornali.

AUTORE

Consulente di organizzazione aziendale e sistemi di gestione dai primi anni ‘90, si occupa di Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231 dal 2002. E’ presidente o membro permanente di Organismi di Vigilanza in numerose società, anche di rilevanza nazionale. E’ membro di numerosi Comitati Tecnici costituiti in seno alle principali Associazioni di Categoria e relatore a seminari e convegni di rilevanza nazionale.