Deleghe in materia di Sicurezza sul Lavoro e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231
Le deleghe in materia di sicurezza sul lavoro assumono grande rilievo anche in termini di adeguatezza dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231.
Difatti, uno degli elementi essenziali di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231, stante anche la natura colposa dei reati presupposto che li rende particolarmente insidiosi, è la ‘Parte Speciale Sicurezza’ relativa alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni gravi o gravissime colpose in violazione delle norme antinfortunistiche.
Al suo interno, assume particolare rilevanza l’assetto organizzativo, in quanto è proprio il D.Lgs. 81/08 art.30 comma 3 che recita:
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischi.
Diventa pertanto centrale, al fine di definire una struttura organizzativa come presupposto di un Modello Organizzativo efficace, comprendere i benefici dell’istituto della delega.
La delega di funzioni in materia di sicurezza ed il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231
La delega di funzioni in ambito sicurezza è normata dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/08 e, se correttamente operata, determina effetti rilevanti sulla responsabilità penale del delegante (il Datore di Lavoro) e del Delegato.
Con la delega di funzioni ex art. 16 infatti, il Datore di Lavoro trasferisce in capo al Delegato una consistente parte dei poteri ed obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, trasferendo su quest’ultimo gli obblighi di prevenzione (e conseguenti responsabilità penali) su di lui gravanti.
E’ il caso di ricordare però che non tutti gli oneri del Datore di Lavoro sono delegabili (non lo sono la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP), ma soprattutto che la delega di funzioni ex art.16 non solleva il Datore di Lavoro dagli obblighi di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui sopra si intende però “assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”, ovvero del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231.
Condizioni che rendono idonea e valida la delega ex art.16
E’ sempre l’art.16 del D.Lgs. 81 che detta le condizioni. Affinchè la delega sia valida devono ricorrere le seguenti condizioni:
- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
I vantaggi organizzativi della delega di funzioni
Al di là degli effetti penalmente rilevanti, occorre considerare quale sia la valenza organizzativa della delega di funzioni, per comprendere anche perché la medesima risulta efficace a dare forza al Modello organizzativo ex D.Lgs. 231.
La delega infatti, oltre a sgravare il datore di lavoro, aiuta ad organizzare meglio il lavoro in materia prevenzionistica, in quanto assegnato a soggetto più competente e vicino alle problematica sia di ordine pratico che di ordine gestionali inerenti la sicurezza sul lavoro.
I benefici organizzativi, con effetti rilevanti anche sull’idoneità del Modello Organizzativo, sono molteplici:
- Distribuisce compiti e responsabilità in una materia assai specifica a risorse ‘più’ competenti
- Contribuisce a creare una reale struttura organizzativa per la sicurezza
- Responsabilizza i livelli operativi
- Riduce il carico delle decisioni in capo a soggetti apicali che possono dedicare poco spazio ad una materia importante come la sicurezza.
La delega ‘gestoria’
Tale istituto, da non confondere con la delega di funzioni ex art. 16 del D.Lgs.81/08, è a monte di tale delega, in quanto contribuisce all’individuazione del Datore di Lavoro ai fini della sicurezza.
Nelle società di capitali infatti, la Cassazione afferma che è il CdA, salvo diversi pronunciamenti e delibere, che conserva il ruolo di datore di lavoro per la sicurezza.
Difatti i giudici della Cassazione hanno ritenuto che la responsabilità per lesioni è, di regola, dell’intero organo, salvo delega di gestione a un singolo consigliere. In questo caso, l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche si trasferisce dal consiglio al delegato.
Secondo l’art. 2381 c.c. il CdA può però delegare, attraverso lo strumento organizzativo-giuridico della «delega gestoria», proprie attribuzioni a uno o più suoi componenti, assicurando così, con la suddivisione di compiti, maggiore efficacia ed efficienza gestionale alla propria azione.
La delega gestoria diventa pertanto lo strumento con il quale il CdA, fatto salvo per alcuni compiti residui e un obbligo di vigilanza, permette al CdA di sgravarsi di una responsabilità, individuando concretamente il datore di lavoro che potrà poi, eventualmente, operare la delega ex art.16.
La subdelega
Infine è ancora l’art.16 che permette al delegato di operare una delega di secondo livello, nel rispetto delle condizioni previste per la delega primaria, sempre al fine di strutturare un’organizzazione per la sicurezza più efficace.
Ricordiamo però che non sono previste, e dunque sarebbero giuridicamente invalide, ulteriori subdeleghe: oltre al secondo livello non è dunque consentito andare.
AUTORE
Ingegnere, è consulente di direzione dal 1993. Opera dal 2002 nella consulenza per lo sviluppo di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. E' membro e presidente in numerosi Organismi di Vigilanza. E' specialista di Risk Management in vari ambiti aziendali.