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Enti pubblici e società in controllo pubblico

La legge 190/2012 ha posto precisi adempimenti in capo agli enti pubblici in tema di prevenzione della corruzione, che sono poi stati estesi, seppur in forma semplificata, agli enti in controllo pubblico da parte di successive delibere di ANAC.

Se per gli enti pubblici si parla di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per gli enti in controllo pubblico si parla più genericamente di misure per la prevenzione della corruzione, ma la sostanza non cambia, così come non cambia la figura di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e non cambiano gli adempimenti in materia di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013.

Interessante capire, per gli enti di diritto privato in controllo pubblico ed in generale per gli enti pubblici che rientrano nel perimetro di applicazione del D.Lgs.231, come queste misure si coniugano con i Modelli Organizzativi ex D.Lgs.231.

In materia ANAC è intervenuta più volte tramite delibere specifiche od i Piani Nazionali Anticorruzione, per la verità in modo non sempre coerente e prendendo negli anni posizioni diverse.

Ad oggi si può riassumere come segue:

  • L’adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 non è obbligatorio, ma fortemente raccomandato da ANAC
  • Stante le evidenti sovrapposizioni e sinergie tra il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231 e il Piano per la Prevenzione della Corruzione, se ne suggerisce un’integrazione, a patto che le misure in conseguenza della Legge 190/2012 siano in sezione apposita o comunque ben individuabili all’interno del documento
  • Benchè siano auspicabili sinergie e scambio di informazioni, si raccomanda che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione non faccia parte dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231
  • I compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) non competono automaticamente all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231, a meno che non vi sia una delibera in tal senso che attribuisce all’organismo di Vigilanza funzione analoghe all’OIV.